Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni ai sensi del DM 44/2011.

Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito Soggetti), l’iscrizione al RegIndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 - art 8.
Nello specifico, l’ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata.

  1. l’ordine o l’ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:
  • informazioni idonee a identificare l’ente o l’ordine
  • la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all’invio delle informazioni riguardanti i Soggetti
  • il nominativo del delegato all’invio delle informazioni sui Soggetti.

La richiesta di censimento deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it 

  1. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l’ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, ComunicazioneSoggetti.xml, deve essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file TipiBaseReGIndE.xsd e e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all’invio. Il file deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all’indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l’esito viene restituito all’ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, Esiti.xml. Per un maggior dettaglio si rimanda al documento di approfondimento allegato alla presente scheda.

I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E’ possibile eseguire l’aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file ComunicazioneSoggetti.xml opportunamente compilato all’indirizzo di PEC utilizzato nell’operazione di prima registrazione. 

Nella sezione Documenti della presente scheda è possibile scaricare un FAC-SIMILE semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE. Per la compilazione si consigli di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio: NotePad++ con plugin XMLTOOL per la validazione).
 


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