Deposito atti giudiziari
Il deposito per via telematica di atti inerenti un procedimento giudiziario avviene nel rispetto della normativa regolamentare concernente l’uso di strumenti telematici e tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo penale di cui al D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”).
Le schede pratiche di seguito disponibili permettono di individuare i prerequisiti necessari per poter eseguire il deposito e descrivono le caratteristiche e i flussi inerenti l’invio formale di un atto da parte di un soggetto abilitato esterno o interno verso la cancelleria.
Il deposito per via telematica di atti giudiziari è possibile, allo stato dell’arte, per gli uffici di merito solo nell’ambito dei procedimenti civili di cognizione, lavoro, esecuzioni civili individuali e concorsuali.
Per la Corte Suprema di Cassazione, in attesa dell'attivazione delle funzionalità di deposito telematico di atti giudiziari, sono state rilasciate le specifiche tecniche per consentire alle software house di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti.
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Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice | ||||
Deposito generico di un atto | Documenti | |||
Deposito iscrizione a ruolo | ||||
Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese | Documenti |