Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice
In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all’ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari).
Il professionista deve pertanto:
- essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
- essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
- essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
- disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del Direttore generale SIA; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. Il Ministero non fornisce software per questa funzione. Nella sezione download di questo Portale è disponibile un elenco dei software gratuiti.
Per informazioni sui software disponibili a titolo gratuito si rimanda a Strumenti per la redazione degli atti da depositare telematicamente.